Statuto

Articolo 1

L’associazione denominata “CLUB UNESCO MONZA” (di seguito “Associazione”) non persegue finalità di lucro e opera di norma nel proprio ambito territoriale, collabora  con la Commissione Nazionale italiana per l’UNESCO , la Federazione e i diversi club e/o centri UNESCO in Italia e all’estero, nonché con altri enti territoriali, associazioni o qualsiasi altro soggetto che persegue analoghe finalità.

L’Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

L’Associazione ha sede in  MONZA.

Si possono istituire con autorizzazione  della Federazione sedi secondarie, filiali o rappresentanze .

Articolo 3

L’Associazione, condividendo e perseguendo le finalità espresse nello statuto della Federazione Nazionale dei Club e Centri Unesco, si propone di:

  • promuovere la comprensione degli ideali d’azione dell’UNESCO ed adoperarsi per il successo dei programmi proposti;
  • contribuire alla formazione democratica dei cittadini e particolarmente dei giovani, attraverso studi ed attività connesse alle problematiche proposte dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo;
  • diffondere, attraverso le attività dei suoi membri, i principi della pace, una migliore conoscenza delle diverse civiltà e comprensione internazionale, in conformità degli ideali e l’azione dell’UNESCO;
  • individuare le bellezze artistiche e paesaggistiche di cui divulgare la conoscenza;
  • redigere, pubblicare e divulgare, anche per il tramite della rete informatica, materiale informativo;
  • organizzare incontri, conferenze, manifestazioni, seminari di studio ;
  • sviluppare progetti in collaborazione con le Istituzioni presenti sul territorio ,con soggetti pubblici e privati che in Italia, in Europa e all’estero operano in settori affini;
  • svolgere qualsiasi altra attività possa contribuire al perseguimento delle finalità associative e promuovere la crescita culturale e civile dei soci.

Articolo 4

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) da quote e contributi dei Soci;

b) da eredità, donazioni e legati;

c) da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d) da contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

e) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) da proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) da erogazioni liberali dei Soci e dei terzi;

h) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; e

i) da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione

sociale.

Articolo 5

Sono Soci le persone , gli enti , fondazioni o società la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo, su presentazione di almeno un componente dello stesso Consiglio  Direttivo, e che versano, all’atto di ammissione, la quota associativa stabilita.

Nel caso in cui i Soci non siano persone fisiche, le strutture indicano la persona che le rappresenta in ogni rapporto con l’Associazione e nell’Assemblea dei Soci.

I Soci hanno diritto di frequentare i luoghi di svolgimento dell’attività associativa, di proporre iniziative e di ricevere informativa dell’attività programmata o svolta nelle forme concordate. I Soci hanno altresì l’obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa, di essere coerenti con gli obiettivi dell’Associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.

I Soci devono inoltre essere convocati almeno una volta all’anno per deliberare sul bilancio preventivo, sul Rendiconto Economico annuale e sulle eventuali modifiche dello statuto.

I Soci hanno pari diritti tra loro e non assumono alcuna responsabilità oltre l’importo delle rispettive quote.

È escluso qualsiasi rimborso delle quote versate in caso di recesso del Socio o di cessazione del rapporto associativo per qualsiasi causa.

Il Socio decade dalla qualifica per:

  • recesso, dimissioni o per morte;
  • mancato versamento della quota associativa annua;
  • esclusione deliberata all’unanimità dei componenti del Consiglio Direttivo per gravi motivi.

Il contributo associativo è intrasmissibile.

La perdita della qualità di Socio implica la decadenza automatica da qualsiasi eventuale carica ricoperta.

Articolo 6

I Soci sono suddivisi in :

- fondatori : i soci ordinari promotori del CLUB sottoscrittori del presente STATUTO

- ordinari gli associati dopo approvazione del Direttivo

- sostenitori coloro che finanziano le attività del CLUB

- onorari coloro i quali, su delibera del Consiglio Direttivo, in virtù dei loro meriti particolari, vengono associati  senza  versamento di  alcuna quota associativa.

Articolo 7

Il Consiglio Direttivo (di seguito anche solo “Consiglio”) è eletto dall’Assemblea ed è composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di sette membri, incluso il Presidente dell’Associazione e il Segretario, e dura in carica tre anni.

Il Consiglio provvede al suo interno alla nomina del Vicepresidente dell’Associazione, del Segretario su proposta del Presidente.

Il Consiglio si occupa della gestione in senso lato dell’Associazione ed è chiamato a decidere su tutte le materie che gli sono riservate dal presente statuto e su quelle che gli vengono sottoposte dal Presidente dell’Associazione, nonché costituire, coordinare ed estinguere Commissioni  ,di soci e non, per le attività programmate.

Il Consiglio inoltre si riunisce per deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, sul programma di attività, sulle modifiche dello statuto, e su tutto quanto possa essere demandato ad essa, nonché sull’ammontare della quota sociale.

Al Consiglio Direttivo spetta infine ogni potere per la gestione ordinaria dell’Associazione.

Nel caso in cui vengano meno uno o più membri del Consiglio Direttivo, lo stesso Consiglio Direttivo provvede senza indugio alla cooptazione dei nuovi membri, da sottoporre appena possibile all’approvazione della prima Assemblea dei Soci.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e pertanto deve essere rinnovato.

Articolo 8

Il Presidente dell’Associazione viene eletto dalla maggioranza dell’Assemblea dei soci ordinari, dura in carica tre anni e presiede il Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell’Associazione nomina un Vicepresidente e può costituire un Ufficio di Presidenza, al fine di coadiuvarlo nell’esercizio delle sue funzioni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell’esercizio delle proprie funzioni.

Al Presidente dell’Associazione spetta la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Articolo 9

I Soci sono convocati in Assemblea dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno, sentiti informalmente il Consiglio Direttivo ,ed obbligatoriamente  almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale o a seguito di domanda motivata e firmata dalla maggioranza dei Consiglieri o da almeno la metà dei Soci.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta affissa nelle sedi dell’Associazione ed eventualmente pubblicata sul sito Internet dell’Associazione o inviata a mezzo fax o e-mail, almeno sei giorni prima di quello fissato per l’adunanza o, in alternativa, tre giorni prima in caso di necessità o urgenza.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno , l’indicazione del luogo se diverso dalla sede del CLUB, del giorno e dell’ora della riunione.

Ad ogni Socio è attribuito un voto.

L’Assemblea ordinaria delibera in merito a:

  • l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
  • gli indirizzi e le direttive generali della Associazione;
  • l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Presidente,del Tesoriere e l’eventuale nomina del Revisore dei conti;
  • l’approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
  • quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e nell’ordine , in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o dal componente più anziano, per iscrizione, del Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i Soci ordinari, regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota annuale, anche mediante il rilascio di delega in forma libera ad altro Socio; ogni socio non può avere più di una delega.

Le Assemblee  deliberano a maggioranza semplice dei Soci intervenuti e sono validamente costituite con la presenza di almeno di un terzo dei Soci .

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale, firmato dal Presidente dell’Associazione e dal Segretario.

Articolo 10

I componenti del Consiglio Direttivo sono convocati dal Presidente dell’Associazione ogni qualvolta lo ritiene opportuno e/o a seguito di richiesta avanzata da almeno due o tre componenti del Consiglio Direttivo ,se  lo stesso è di sette membri,.

La convocazione avviene con le modalità scelte dal Consiglio stesso nella prima riunione.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche al di fuori della sede sociale, in Italia o all’estero.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell’Associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o dal componente più anziano, per iscrizione al Club,del Consiglio Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio si redige verbale, firmato dal Presidente dell’Associazione e dal Segretario.

Articolo 11

L’Assemblea può provvedere alla nomina del Revisore dei Conti, scelto ,a maggioranza dei presenti , anche tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

L’incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere e con qualsiasi altro incarico direttivo.

Il Revisore dei conti cura la tenuta del libro del Revisore dei Conti, partecipa di diritto alle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Articolo 12

L’esercizio dell’Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio viene predisposto il Rendiconto Economico, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Articolo 13

L’Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire.

Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del Consiglio Direttivo.

La predetta delibera sarà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea dei Soci appositamente convocata : con la maggioranza dei due terzi in prima convocazione , con la maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

Le convocazioni contenenti all’ordine del giorno solo l’argomento specifico dello scioglimento del CLUB,devono specificare luogo,giorno ed ora dell’assemblea e pervenire in forma scritta o e mail , con verifica di ricevuta da parte dell’interessato,almeno otto giorni prima della riunione in prima convocazione : l’assemblea in seconda convocazione si terrà allo scadere dell’ottavo giorno successivo alla prima convocazione.

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